Art. 7.
(Commissioni di sezione).

      1. Le commissioni di sezione della SIAE sono presiedute dal presidente della Società

 

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o da un suo delegato e sono composte da un numero di commissari che consenta un'equa rappresentanza di tutte le categorie di autori e di editori aventi diritto rientranti nei rispettivi settori artistici ricompresi in ciascuna sezione.
      2. I commissari di sezione sono eletti dagli aderenti alla SIAE appartenenti ai rispettivi settori artistici ricompresi in ciascuna sezione.
      3. La commissione di sezione, oltre ai compiti specificamente attribuiti dallo statuto e dal regolamento generale, ha funzioni consultive e di conciliazione.
      4. La commissione di sezione nomina il proprio rappresentante al consiglio di amministrazione.
      5. La commissione di sezione propone le iniziative da intraprendere per la realizzazione degli scopi istituzionali della SIAE al consiglio di amministrazione, che si pronuncia sentito un comitato intersezionale appositamente costituito. Il comitato esprime il proprio parere con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
      6. La commissione di sezione esprime il parere sulla misura dei compensi per l'utilizzazione delle opere assegnate alla sezione e sui criteri di ripartizione dei diritti relativi a tali opere; esprime altresì parere sulle questioni a essa sottoposte per disposizione statutaria o regolamentare e, previa richiesta del presidente, su ogni altra questione che interessi la sezione.
      7. La commissione di sezione interviene per conciliare le controversie tra gli iscritti circa i rapporti comunque soggetti alla competenza della sezione, previa richiesta da parte di tutti gli interessati.
      8. Per la validità delle riunioni della commissione di sezione occorre la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, oltre la persona designata a presiedere l'organo.